Facendo seguito al precedente avviso del 2 dicembre 2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=10115) di pubblicazione del D.L. 26/11/2021 n. 172 – in corso di conversione – e della sintesi delle principali novità introdotte in materia di “obbligo vaccinale”,
SI AGGIORNA
il personale scolastico in merito ai recenti “suggerimenti operativi” emanati dal MI con la nota prot. n. 1889 del 07/12/2021 in materia di “obbligo vaccinale per il personale della scuola“.
Nel rinviare all’attenta lettura della nota, si evidenziano di seguito le principali novità che troveranno applicazione dal prossimo 15 dicembre 2021.
Obbligo della certificazione verde “rafforzata” o Super Green Pass
Per svolgere l’attività lavorativa, tutto il personale scolastico dovrà essere dotato di certificazione verde “rafforzata” o Super Green Pass, cioè quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal Covid.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende, in particolare, il ciclo vaccinale primario (cioè la prima e la seconda dose di un vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca o del monodose Johnson&Johnson) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.
La somministrazione della dose di richiamo (booster) potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora ridotta da dodici a nove mesi.
Personale obbligato ed esentato
Dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce quindi requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi richiamati nella nota MI 1889/2021 (ad esempio: personale che svolge servizio pre e post scuola, categorie comprese nell’art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44). L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
“Pare” possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
L’obbligo pare al momento non applicabile per estensione al personale “esterno” alla scuola che presta la propria attività lavorativa presso le scuole. A titolo di esempio, fra gli altri, ricordiamo il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica; coloro che, a qualunque titolo, sono impiegati in attività di ampliamento dell’offerta formativa; gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare tuttavia applicazione le normevigenti in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. Si rinvia al riguardo alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione. (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ).
Si evidenzia infine che – ai sensi del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 – la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Procedure di controllo
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali sono delegati al controllo del possesso del cd. “Super Green Pass” per i dirigenti scolastici, secondo le procedure che saranno definite e comunicate dal competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. In caso di inadempimento dell’obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall’art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le istituzioni scolastiche statali ed al personale a cui si estende il predetto obbligo (sopra richiamato) saranno fornite, ai dirigenti scolastici responsabili dei controlli, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
Procedure in caso di mancato possesso del Super Green Pass
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione,
il dirigente scolastico, senza indugio,
invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel predetto intervallo temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento di seguito descritta.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
Procedura di sospensione per mancato adempimento
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
I destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di vaccinazione. In assenza di tale adempimento non pare infatti possibile costituire il rapporto di lavoro.
Sanzioni amministrative
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.
Studenti e Green Pass.
L’uso dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea è consentito in zona bianca, gialla e arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.
Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).
Anche per lo svolgimento di attività teatrali, come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.
Rimangono invece fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.