Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n.699 del 06.05.2021 (allegata) sulla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del primo e secondo ciclo di istruzione. Si attendevano indicazioni sulla tempistica delle operazioni ovvero sull’anticipo degli scrutini prima della fine dell’anno scolastico, ma a questa possibilità non si fa ancora cenno. Il riferimento normativo resta per la scuola primaria e secondaria di primo grado il decreto legislativo n. 62/2017 e – solo per la scuola primaria – l’ordinanza ministeriale n. 172/2020.
La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza e si raccomanda di tenere nella debita considerazione le difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale.
Scuola primaria:
- la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica;
- gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
- La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione
Scuola secondaria di 1° grado:
- la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva
- La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione
- le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
- Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti
Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA:
- I riferimenti restano il PEI per gli studenti con disabilità e il PDP per gli studenti con DSA
Allegato: Nota MI n. 699 del 06/05/2021